Il giorno di Ferragosto i docenti
calabresi hanno depositato una mozione in Consiglio Regionale perché sia
adita la Corte Costituzionale contro la Riforma della Scuola del
Governo Renzi.
Dopo la richiesta di
un appuntamento ufficiale, non ancora concesso, fatta al Governatore
della Regione, i docenti hanno elaborato e condiviso una mozione,
indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio e al
Presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, per promuovere la
questione di legittimità costituzionale, ex art.127 comma secondo della
Costituzione davanti alla Corte costituzionale, contro la Legge
107/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio.
I
promotori dell'iniziativa, Comitato per la scuola della Repubblica -
Catanzaro e provincia, gli “Insegnanti Calabresi”, il Movimento Docenti
Autoconvocati di Cosenza, i Comitati docenti di Vibo, Crotone, Reggio
Calabria, hanno richiesto al Presidente del Consiglio Regionale
l'inserimento della mozione all'ordine del giorno della seduta del 31
agosto.
La mozione va inserita con
urgenza, poichè il 13 settembre 2015, scadranno i termini per la
proposizione del ricorso della Regione Calabria.
Questa
Riforma della scuola lede le competenze regionali ed è un oltraggio
alla Costituzione, di cui tradisce numerosi principi.
In particolare si individuano violati gli articoli 3 e 33 della
costituzione laddove non viene garantito il diritto allo studio e la
libertà di insegnamento nel momento in cui tale diritto dipenderà dalle
disponibilità economiche degli enti locali, sui quali graverà parte
della gestione delle attività scolastiche, e dagli orientamenti dei
dirigenti scolastici, che proprio in virtù dei “super poteri” di cui
saranno investiti, potrebbero anche essere portati a scavalcare i ruoli e
le competenze delle stesse amministrazioni regionali.
Ma
la riforma avrebbe ripercussioni notevoli anche sul piano sociale ed
economico della regione, laddove l’esodo di massa al quale sono di fatto
stati costretti i precari con il ricatto dell’immissione in ruolo,
genererà un disfacimento dei nuclei familiari, specie ove vi siano casi
di disabilità non più tutelati dalla 104, e una notevole perdita di
gettito fiscale e contributivo andando di fatto a ledere le competenze
regionali in materia di "coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali", di cui all'art. 117
della Costituzione.
Come già
avvenuto in altre regioni d’Italia nelle quali docenti e movimenti
politici hanno già avviato il livello di discussione su tali
procedimenti di ricorso, si chiede in buona sostanza che anche in
Calabria si avvii in tempi brevi un dialogo fra istituzioni e parti
sociali.
Pertanto una delegazione di promotori dell'iniziativa prenderà parte
alla seduta del Consiglio Regionale del 31 agosto per sostenere la
mozione e vigilare sull'operato dell'organo collegiale.
Comitato per la scuola della Repubblica - Catanzaro e provincia,
Insegnanti Calabresi,
Movimento Docenti Autoconvocati di Cosenza,
Comitato di Vibo
Comitato di Crotone
Comitato di Reggio Calabria
Referenti:
prof.ssa Rosella Cerra (Lamezia)
prof.ssa Bianca Laura Granato (CZ)
prof.ssa Daniela Costabile (Lamezia)
prof.ssa Gianfranca Bevilacqua (Lamezia Terme)
prof.ssa Lara Nocito (CS)
prof.ssa Rosanna Giovinazzo Polistena (RC)
prof. Tassone Rocco Docente ITC di Mileto (VV)
prof.ssa Fiammingo Antonella, Referente comitato docenti Scuola (VV)
professore La Bernarda Francesco, Comitato docenti Crotone.
Ecco la mozione
Presentata in aula in data 31/08/2015
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI Calabria
SEDE
Oggetto: MOZIONE URGENTE EX ART. 10 REG. CONSIGLIO REGIONALE.
Incostituzionalità
della legge statale n°107 recante: “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”
Il
Movimento Docenti Autoconvocati – Cosenza, il Collettivo Insegnanti
calabresi – Lamezia, il Comitato x la Scuola della Repubblica –
Catanzaro e provincia, il Comitato docenti Crotone, il Comitato docenti
Vibo Valentia, ai sensi della disposizione regolamentare riferita in
oggetto, con la presente:
PREMESSO CHE
•
in data 15 luglio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
legge statale n°107 recante: “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
• il secondo
comma dell’articolo 127 della Costituzione stabilisce che «La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell'atto avente valore di legge.»;
• la materia «istruzione» rientra, a norma dell’articolo 117, terzo comma, tra le materia di legislazione concorrente;
•
la Corte costituzionale, con giurisprudenza costante, ha ritenuto
ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate da
una Regione, nell’ambito di un giudizio in via principale, in
riferimento a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V della
Parte seconda della Costituzione, riguardanti il riparto delle
competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la
ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente
abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della
lamentata lesione (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del
2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004);
• i commi 180 e 181 della legge 107 del 2015 delegano al governo
l’esercizio della potestà legislativa con riferimento a nove distinti e
rilevanti ambiti riconducibili alla materia istruzione;
•
deve rilevarsi il vulnus di costituzionalità riscontrabile nelle
deleghe conferite, peraltro vaghe, in materie che rientrano nella
competenza legislativa concorrente; l’articolo 76 della Costituzione,
infatti, subordina la legittimità della delega legislativa alla
fissazione dei principi e criteri direttivi, ciò rende assai
problematico che l’oggetto della delega stessa possa, a propria volta,
essere costituito da principi: e, cioè, da determinazioni della stessa
natura di quelle che dovrebbero guidarne la formulazione. Senza contare
che questi ultimi (i principi – se così può dirsi – al quadrato),
essendo finalizzati alla formulazione di altri principi, verrebbero
fatalmente ad assumere un carattere di assoluta evanescenza (tanto più
se – come nella specie – dovessero riferirsi ad una serie di materie
diverse, fortemente eterogenee l’una dall’altra).
•
Ulteriori profili di legittimità costituzionale da eccepirsi riguardano
la limitazione della libertà di insegnamento con presunta violazione
dell’articolo 33 nonché la disparità di trattamento tra i docenti
immessi in ruolo sino all’anno scolastico in corso e coloro i quali
saranno immessi in ruolo in base alle norme introdotte dalla legge che
si contesta; aspetti che, quanto meno astrattamente, sono in palese
violazione dell’articolo 3;
• dubbi
di legittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto
degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, riguardano, inoltre, la
disposizione di cui al comma 110 nella parte in cui, con riferimento ai
concorsi pubblici, dispone con riguardo ai soggetti che possono accedere
alle procedure, che per ciascuna classe di concorso o tipologia di
posto possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo
titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente
ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle
scuole statali;
• Il Presidente
onorario aggiunto della Corte di Cassazione, prof. Ferdinando
Imposimato, ha individuato numerosi conflitti della legge 107 con gli
artt. della Costituzione 3, 9, 33, 34, 36, 53, 76, 97, per come
autorevolmente e analiticamente illustrato nella lettera inviata al
Presidente della Repubblica il 9 luglio 2015, allegata alla presente.
CONSIDERATO CHE
•
L'art. 117 della Costituzione recita : "La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali", i conflitti della legge 107 in materia
d'istruzione, che è materia concorrente, con la Costituzione coinvolgono
de facto anche la Regione: in particolare,
•
in ordine all’art. 1 comma 73 è configurabile una violazione
dell’articolo 3 della Carta Costituzionale rispetto ai principi in esso
sanciti di uguaglianza formale e sostanziale. Tale disposizione prevede,
infatti, che a partire dall’anno scolastico 2016/2017 il personale
docente delle istituzioni scolastiche statali, con contratto a tempo
indeterminato, sia destinatario di incarichi triennali proposti dai
dirigenti scolastici degli albi territoriali provinciali, ne deriva
un’immissione in ruolo scevra di un’effettiva assegnazione di posto che
risulta eventuale e appannaggio delle scelte del dirigente scolastico,
col rischio che le stesse assumano carattere di arbitrarietà;
•
il principio di uguaglianza richiede che situazioni uguali siano
trattate alla stessa stregua e situazioni eterogenee siano trattate in
maniera diversa. Nel caso di specie si verrebbero a creare due categorie
di lavoratori, astrattamente omogenee, ma con trattamento differente,
soprattutto con riferimento alla posizione nei confronti del dirigente
scolastico;
• in relazione all’art.1
comma 33 si ravvisa una violazione degli artt. 3, 4 e 34 della Carta
Costituzionale nella parte in cui in relazione all’alternanza scuola -
lavoro, si fa esplicito riferimento all’obbligo e non alla mera
possibilità di svolgere delle esperienze lavorative; in tal senso è da
ritenersi che venga leso il diritto al solo studio, da intendersi come
formazione culturale generale e non come formazione tesa a soddisfare le
esigenze del mercato del lavoro;
•
in ordine al comma 4 del novellato articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 si profila
la lesione dell’autonomia degli organi collegiali a favore di un organo
monocratico, il dirigente scolastico. Difatti, il Consiglio di
Istituto, diversamente dal passato non definisce gli indirizzi del piano
dell’offerta formativa (POF) ma è il dirigente scolastico a dettare gli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e
amministrazione. Prima della novella il Consiglio di Istituto dettava
gli indirizzi a cui il Collegio dei docenti si doveva attenere
nell’elaborare il (POF), per poi essere adottato dal Consiglio;
•
con il recente intervento normativo il legislatore ha inteso conferire
un potere soverchiante rispetto agli organi collegiali in capo al
dirigente scolastico, che può respingere le elaborazioni del Collegio o
le approvazioni del Consiglio di istituto, qualora non siano conformi
agli indirizzi da lui dettati; in tal modo, gli organi collegiali,
seppur indirettamente, vengono svuotati delle loro funzioni essenziali.
Il collegio, organo tecnico professionale con competenza in ambito
pedagogico didattico potrebbe perdere o vedere fortemente depauperate le
sue funzioni. In tal guisa, la legge de qua parrebbe realizzare lo
scardinamento della distinzione delle competenze, tale scelta va nella
direzione di una lesione dell’autonomia scolastica e, quindi, di
invasione o lesione di una competenza amministrativa che esula dalla
sfera statale e che, quanto meno astrattamente, parrebbe ledere i
principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica
amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Tale censura si
riverbera sull’autonomia gestionale e amministrativa delle istituzioni
scolastiche, generando una significativa compressione dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, oltre che contrastare con il generale
principio di ragionevolezza. Ma si possono con questo anche prospettare
conflitti di competenze fra Regione e Dirigenti Scolastici, laddove il
conferimento dei poteri e delle attribuzioni al DS possano invadere
quelle preposte alle Regioni.
•
Per effetto dell'art. 1, comma 108 della l. 107, che dice: "Per l’anno
scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità
territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico
dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro
l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla
mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in
deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui
all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti
vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria
nell’anno scolastico 2015/2016", si prevede un esodo di massa dei
docenti calabresi verso altre regioni d'Italia del tutto ingiustificato,
se si pensa che gli stessi docenti destinatari di tale provvedimento
hanno lavorato ad oggi per almeno 36 mesi nelle province di appartenenza
su posti scoperti, quasi tutti attualmente disponibili. Ciò comporta un
impoverimento della Regione in ordine alle sue risorse economiche,
finanziarie (gettito fiscale), umane e culturali, visto che i docenti
rientrano nel capitale umano più qualificato del territorio, quindi ne
costituiscono un fondamentale potenziale di crescita e sviluppo. In ciò
la legge lede le competenze regionali in materia di "coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali", di cui all'art. 117 della Costituzione.
•
Inoltre l'esodo in massa dei docenti previsto per effetto dalla legge
107, art. 1, comma 108 confligge con alcuni dei principi fondamentali
dello Statuto Regionale:" il sostegno della famiglia" e "il
riconoscimento dei diritti delle fasce deboli della popolazione al
superamento delle cause che determinano disuguaglianza e disagio", art. 3
della Carta Costituzionale. Infatti numerosi sono i casi di famiglie
calabresi con portatori di handicap in cui entrambi i coniugi sono
interessati dal piano di assunzioni previsto dalla legge 107, che
rischiano, senza alcun riguardo alla loro situazione, di essere
destinati a province italiane diverse senza poter accettare per mancanza
di sostegno economico e sociale, tenendo anche conto che la
retribuzione dei docenti, non è adeguata all'ISTAT dal 2009, e ciò
infrange anche il dettato costituzionale dell'art. 36.
•
In merito all'alternanza scuola-lavoro, la legge 107 che ne dispone
l'obbligatorietà, nei commi 38 e segg. dell' art. 1, lede la competenza
regionale in merito alla formazione professionale laddove il dettato
normativo statale non tiene conto dell'effettiva disponibilità sul
territorio di enti che possano sostenerne l'attuazione e quindi pone la
Regione in obbligo di ottemperare ad una funzione di mediazione tra
scuola e territorio con un preciso vincolo orario (200 ore per i licei e
400 per gli istituti tecnici) e di curricolo a prescindere dal livello
di fattibilità locale, dalla disponibilità di enti o aziende nelle
prossimità delle sedi scolastiche interessate e dunque in modo non
rispettoso dell'autonomia prevista dall'art. 117 della Costituzione e
del principio di pari opportunità con particolare riguardo ai B.E.S.
(Bisogni Educativi Speciali);
•
Relativamente al comma 181, lettera e) punto 4) l’ambiguità del dettato
normativo che recita “l'istituzione di una quota capitaria per il
raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il co-finanziamento
dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o
con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle
regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione
delle famiglie utenti del servizio” non definisce il criterio e i
principi ispiratori della delega, come previsto dall’art. 76 della
Costituzione (“L’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”).
Infatti il comma 181, lettera e) punto 4) lascia aperta al legislatore
la possibilità di far gravare il servizio essenziale delle scuole
dell'infanzia direttamente sulle casse degli enti locali e delle Regioni
con partecipazione delle famiglie utenti del servizio, per cui si
potrebbe configurare una differenziazione e discriminazione fra le
diverse realtà territoriali, di fatto venendo meno ai dettami
costituzionali dell'art. 3 (“È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana” principio delle pari opportunità) e dell'art. 33
della Costituzione (“La Repubblica detta le norme generali
sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi”).
Tali diritti, in base a
questa delega, non sarebbero garantiti in egual maniera su tutto il
territorio e la Regione Calabria si potrebbe trovare di fatto a dover
gestire oltre che l’organizzazione strutturale delle scuole anche quella
economica con una sperequazione di possibilità di rimuovere gli
ostacoli a seconda della disponibilità propria, dei comuni di
appartenenza e delle famiglie di provenienza degli utenti.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato,
SI IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE
a
promuovere la questione di legittimità costituzionale, in via
principale, ex art.127 comma secondo della Costituzione innanzi alla
Corte costituzionale avente ad oggetto la legge statale n.107,
pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2015.
Firmato:
Movimento Docenti Autoconvocati - Cosenza
Collettivo Insegnanti calabresi – Lamezia
Comitato x la Scuola della Repubblica – Catanzaro e provincia
Comitato docenti Crotone
Comitato docenti Vibo Valentia
Referenti:
Prof.ssa Lara Nocito (CS)
Prof.ssa Daniela Costabile (Lamezia)
Prof.ssa Rosella Cerra (Lamezia)
Prof.ssa Biancalaura Granato (CZ)
Prof.ssa Gianfranca Bevilacqua (Lamezia Terme)
Prof.ssa Rosanna Giovinazzo Polistena (RC)
Prof. Tassone Rocco Docente ITC di Mileto (VV)
Prof.ssa Fiammingo Antonella, Referente comitato docenti Scuola (VV)
Professore La Bernarda Francesco, Comitato docenti Crotone