venerdì 11 marzo 2016

Gite scolastiche: “Signori, si parte! Ma dove si arriva?"


gitaNel variegato e multiforme panorama delle fonti regolamentari, figlie uterine della Magna (e prolifica) Mater l. 107/15, spicca per fantasia e creatività il vademecum allegato alla nota M.I.U.R. n° 674 del 03.02.16, che ha pensato bene d’individuare un preciso “capretto” espiatorio (classica vittima sacrificale in prossimità delle festività pasquali) nella malaugurata ipotesi di sinistro stradale in occasione delle gite scolastiche d’istruzione.
Per evitare di sforzare inutilmente la fantasia del lettore, si dirà subito che trattasi del docente accompagnatore.
Come risaputo da chi ha avuto modo di leggerla, essa nota estende la comprensibile responsabilità in vigilando, da sempre focalizzata sugli Studenti partecipanti, altresì alla persona dell’autista del pullman e allo stesso mezzo di trasporto.
In fondo è poca roba: il docente dovrà preoccuparsi solo della salute psico-fisica del conducente, con particolare riguardo a un eventuale (ab)uso di sostanze psicotrope, alcooliche, medicali con effetti collaterali, osservandolo attentamente onde evitare acmi di depressione/euforia, entrambi pericolosissimi, nonché abuso della sua stessa resistenza fisica, con il giusto grado di attenzione ai corretti bioritmi sonno/veglia; con la “coda dell’occhio” dovrà tener nel debito conto l’andamento di guida in relazione alle condizioni dell’asfalto, della visibilità, delle condizioni meteo, del traffico (e anche della siccità se a Palermo!). Non potrà fare a meno di trascurare, provetto meccanico, lo status del mezzo di trasporto; né, ovviamente, i propri Studenti.
Orbene, nonostante la lapalissiana giustezza della pretesa, essa deve aver lievemente allarmato finanche un D.S., che, da bonus pater familias, avendo a cuore la serenità dei propri docenti, ha messo a punto un pregevole modello di “Dichiarazione responsabilità per il servizio in qualità di accompagnatore”, che, se preventivamente sottoscritto e protocollato dal docente accompagnatore al momento della gita, dovrebbe preservarlo da eventuali temibili conseguenze di natura civile/risarcitoria, disciplinare, penale, etc.
Ebbene, pur apprezzando l’intento, i Partigiani della Scuola Pubblica, a esclusiva tutela dei Docenti, non possono astenersi dal rilevare che nel nostro ordinamento giuridico non è ammessa una forma di deresponsabilizzazione, per così dire, precauzionale.
Tuttavia non è il caso di spaventarsi: la pericolosità delle trovate è inversamente proporzionale alla loro dimensione; e allora, se e quando dovesse verificarsi l’evento dannoso, si guarderà ovviamente al caso concreto; solo in quel momento potranno essere utilizzate e applicate tante delle argomentazioni contenute nel citato modello (e anche altre, a cominciare dal fondante brocardo giuridico per cui “Ad impossibilia nemo tenetur”). E dunque: Buon viaggio!
Per i Partigiani della Scuola Pubblica
Avv.to Gianfranca Bevilacqua

Gite scolastiche: “Signori, si parte! Ma dove si arriva?”

Scheda tecnica
A seguito della pubblicazione del vademecum allegato alla nota M.I.U.R. n° 674 del 03.02.16, che disamina la novellata responsabilità in capo al Docente accompagnatore gite d’istruzione, non può prescindersi da talune valutazioni stricto iure.
Essa nota estende la già normata responsabilità in vigilando, da esercitare, comprensibilmente, sugli Allievi, altresì sulla persona dell’autista del mezzo, che dovrà essere attenzionato in relazione al mantenimento del suo ottimale benessere psico-fisico, in funzione del massimo livello di sicurezza cui hanno diritto gli Studenti in itinere; nonché sul medesimo mezzo di trasporto che li accoglie.
Orbene, si apprezzano gli sforzi per la tutela, a 360°, dei ragazzi; ma l’intento va armonizzato in primis col buon senso, inde col ns. sistema giuridico, che da esso non è avulso, tant’è che uno dei suoi principi fondanti, che discrimina anche penalmente, è il noto brocardo per cui “Ad impossibilia nemo tenetur”.   Ciò significa, peraltro, che, anche nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, che impone una diligenza, per così dire, “aggravata”, essa deve comunque esser valutata con riguardo alla “natura dell’attività esercitata”.   In altri termini, dalla figura professionale “docente”, non si possono pretendere competenze (mediche/psicologiche/meccaniche/ingegneristiche) che non le appartengono.
E dunque, checché ne dica la nota ministeriale, saranno le norme civilistiche, non già quelle governative a essere applicate in un eventuale contenzioso.
Piccola notazione, infine, a sgombrare il campo anche da rassicurazioni “altre”: il nostro ordinamento giuridico non contempla forma alcuna di deresponsabilizzazione, per così dire, preventiva e/o precauzionale, e pertanto qualsivoglia “dichiarazione di responsabilità” sottoscritta al momento della “partenza”, sarebbe tamquam non esset, giuridicamente inesistente.

Per PSP – Partigiani della Scuola Pubblica
Avv. Gianfranca Bevilacqua